top of page

​

Amministrazione trasparente

​

ai sensi dell’art. 2-bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, della Legge n. 124 del 04/08/2017 nonché secondo le determinazioni Anac n. 1134 dell'08/11/2017, n. 213 del 04/03/2020, n. 294 del 13/04/2021, n. 201 del 13/04/2022, n. 203 del 17/05/2023

Il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” con il Decreto Legislativo del 25 maggio 2016 n. 97 recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 06 novembre 2012 n. 190 e del d.lgs del 14 marzo 2013 n. 33, estendono l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla trasparenza anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti di diritto privati che svolgono attività di pubblico interesse e limitatamente a tali fattispecie di attività.

Sono da considerarsi di pubblico interesse, riguardo specificatamente le attività sanitarie e sociosanitarie, quelle svolte in regime di accreditamento e contrattualizzazione. Si ritiene quindi che debbano essere resi pubblici per tali attività:

- carta dei servizi;

- liste di attesa e criteri di formazione delle stesse;

- tipologia e volume delle attività ricomprese nel bilancio di esercizio;

- indicazione delibere e provvedimenti istitutivi dei presidi e servizi presso cui si svolgono le attività;

- costi contabilizzati dei servizi erogati per espletazioni di tali attività a favore degli utenti.

- accesso civico concernente le attività di pubblico interesse;

- attestazione degli obblighi di pubblicazione, griglie di rilevazione e schede di sintesi sulle rilevazioni degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe.

​

bottom of page